Certificati

Dal Tribunale

Certificato Casellario Giudiziario

Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona.
In particolare, l’ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della

Repubblica, rilascia i seguenti certificati:
Certificato Generale: contiene i provvedimenti definitivi in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile)
Certificato Penale: contiene i provvedimenti penali di condanna definitivi
Certificato Civile: contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1°gennaio 2008), i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi.

Il certificato può essere richiesto:
dall’interessato o da persona da lui delegata
dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni
dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
dal difensore della persona offesa dal reato e del testimone.

Richiesta da parte dell’interessato
La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità , utilizzando l’apposito modello.
L’interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità .
I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Casi particolari:
per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha compiuto 16 anni
per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall’ufficio matricolare del carcere
richiesta dall’estero, la domanda può essere presentata dall’interessato per posta o tramite un delegato.

Costi:
Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti:
€ 3,68 per diritti di certificato
€ 16 per bollo. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato
Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre € 3,68 per diritti di urgenza.

Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:

per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
per essere esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
Il rilascio del certificato è tuttavia con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.

Nell’ipotesi in cui si abbia diritto all’esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa).

Nota bene: A norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. cit.).

aggiornamento: 29 maggio 2015

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Certificato dei Carichi Pendenti

Il certificato dei carichi pendenti consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.

Attualmente (in attesa dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti) il certificato è rilasciato da una qualsiasi Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato, la quale tuttavia rilascia un certificato che riporta solo i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale a cui accede la Procura della Repubblica e i relativi giudizi di impugnazione.

Il certificato può essere richiesto:

dall’interessato o da persona da lui delegata
dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni
dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
dal difensore della persona offesa dal reato e del testimone.
La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità , utilizzando l’apposito modello.
L’interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare una copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.
I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Casi particolari:

per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale, se il minore non ha compiuto 16 anni
per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato, o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall’ufficio matricolare del carcere
richiesta dall’estero, la domanda può essere presentata dall’interessato per posta o tramite un delegato.

Costi:
Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti:
€ 3,68 per diritti di certificato
€ 16 per bollo. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato.

Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre € 3,68 per diritti di urgenza.

Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:

per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
per essere esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
Il rilascio del certificato è con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B

Nell’ipotesi in cui si abbia diritto all’esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa).

Nota bene: a norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. citato).

Aggiornamento: 14 maggio 2015

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Dal Comune

Certificato Stato di Famiglia

E’ possibile richiedere ON LINE, il certificato di Stato di Famiglia, così come fornito dagli Uffici Anagrafici Comunali, grazie ad una rete di corrispondenti presente su tutto il territorio nazionale.

Il Certificato di Stato di Famiglia contiene i dati anagrafici delle persone risultanti a uno stesso indirizzo, nella medesima unità immobiliare.

Il Certificato Storico di Stato di Famiglia riporta la composizione del nucleo familiare (intesa come persone risultanti in una medesima unità immobiliare), in un determinato periodo temporale.

Presso alcuni Comuni, sulla base delle normative vigenti, vengono inoltre indicati anche i dati relativi allo stato civile ed alla cittadinanza del nominato e dei familiari.

Il servizio è attivo per tutti i Comuni italiani.

GLI UFFICI COMPETENTI RICHIEDONO LA MARCA DA BOLLO DI EURO 16,00
Il certificato può essere anticipato via mail, e spedito al domicilio del richiedente.

A partire dal 1° Gennaio 2012 il certificato non potrà essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 DPR 28/12/00 n. 445).

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Certificato di Residenza

E’ possibile richiedere ON LINE, il certificato di Residenza così come fornito dagli Uffici Anagrafici Comunali, grazie ad una rete di corrispondenti presente su tutto il territorio nazionale.

Il certificato di residenza è il documento con il quale si attesta l’attuale residenza dell’intestatario del certificato stesso.

Certificato di Residenza

La richiesta del certificato di residenza può essere inoltrata sia dall’interessato, sia per conto di altre persone a patto però, che se ne conoscano i dati anagrafici, ovvero il nome, il cognome, la data di nascita, e/o il codice fiscale.

Certificato Storico di Residenza

Il certificato storico di residenza è invece il documento che contiene e riporta le informazioni relative alla residenza pregressa di una persona in un determinato comune di residenza. Pertanto, nel caso in cui vi sia un cambio di residenza, è necessario comunicare il trasferimento da un comune all’altro presso gli uffici competenti.

Certificato Contestuale

Il certificato è contestuale in quanto contiene sia di dati della residenza del soggetto richiesto, che lo stato di famiglia.

Il servizio è attivo per tutti i Comuni italiani.

GLI UFFICI COMPETENTI RICHIEDONO LA MARCA DA BOLLO DI EURO 16,00

Il certificato può essere anticipato via mail, e spedito al domicilio del richiedente.

Nota: A partire dal 1° Gennaio 2012 il certificato non potrà  essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
(art. 40 DPR 28/12/00 n. 445)​

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Certificato di Cittadinanza

Il certificato di cittadinanza attesta il possesso della cittadinanza italiana di un soggetto.

Sul certificato vengono riportati i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita), la specifica della cittadinanza e viene rilasciato esclusivamente ai cittadini residenti in Italia.

Il servizio è attivo per tutti i Comuni italiani.

GLI UFFICI COMPETENTI RICHIEDONO LA MARCA DA BOLLO DI EURO 16,00.

Il cittadino italiano che risiede all’estero deve richiedere il certificato di cittadinanza direttamente presso l’ambasciata o il consolato italiano del proprio paese di residenza.

Chi intende riacquistare la cittadinanza italiana avendola perduta per naturalizzazione straniera, si deve rivolgere direttamente all’Ufficio Cittadinanza del proprio Comune.

Il certificato può essere anticipato via mail, e spedito al domicilio del richiedente.

Questo certificato ha una validità di 6 mesi dalla data del rilascio. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce, senza l’obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto.

Nota: A partire dal 1° Gennaio 2012 il certificato non potrà essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
(art. 40 DPR 28/12/00 n. 445)

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Certificato Estratto di Nascita

E’ possibile richiedere ON LINE, il certificato di Nascita così come fornito dagli Uffici Anagrafici Comunali, grazie ad una rete di corrispondenti presente su tutto il territorio nazionale.

Il Certificato di Nascita attesta la nascita di una persona e ne specifica le informazioni relative al nome, cognome, data e Comune di nascita. Non contiene l’ora di nascita ne’ eventuali annotazioni per matrimonio, divorzio, morte.

L’Estratto di Nascita riporta i dati essenziali ricavati dall’atto di nascita e può comprendere le eventuali annotazioni marginali quali l’orario di nascita, il nome dell’ospedale, i nominativi dei genitori con la data di matrimonio, il nominativo del coniuge, etc.

La Copia Integrale dell’Atto di Nascita è la fotocopia autenticata dell’atto di nascita contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, Comune di registrazione della nascita e comprende le annotazioni marginali (matrimonio, divorzio, decesso).

Il servizio è attivo per tutti i Comuni italiani.

GLI UFFICI COMPETENTI RICHIEDONO LA MARCA DA BOLLO DI EURO 16,00

Il certificato può essere anticipato via mail, e spedito al domicilio del richiedente.

Nota: A partire dal 1° Gennaio 2012 il certificato non potrà essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. (art. 40 DPR 28/12/00 n. 445)

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Certificato Estratto di Morte

E’ possibile richiedere ON LINE, il certificato di Residenza così come fornito dagli Uffici Anagrafici Comunali, grazie ad una rete di corrispondenti presente su tutto il territorio nazionale.

Il certificato e/o estratto atto di morte attesta l’evento del decesso del nominato e contiene le informazioni ricavate dall’atto di morte trascritte nel registro di stato civile dell’ufficio anagrafe competente.

Il certificato di morte certifica il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la data e il luogo di morte del soggetto nominato.

L’Estratto di Morte attesta il decesso di una persona e ne specifica le informazioni relative a, nome, cognome, data e Comune in cui é avvenuto l’evento. Inoltre può contenere eventuali annotazioni aggiuntive come l’ora del decesso, la data e il luogo di nascita, l’ultimo Comune di residenza, lo stato civile.

La Copia Integrale dell’Atto di Morte é la fotocopia autenticata dell’atto anagrafico in cui sono presenti i dati della persona deceduta: nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo del decesso. Inoltre può contenere eventuali annotazioni aggiuntive quali l’ora del decesso, la data e il luogo di nascita, l’ultimo Comune di residenza, lo stato civile, i nominativi dei genitori.

Il servizio é attivo per tutti i Comuni italiani.

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E’ possibile richiedere ON LINE, il certificato di Residenza così come fornito dagli Uffici Anagrafici Comunali, grazie ad una rete di corrispondenti presente su tutto il territorio nazionale.

Il certificato e/o estratto atto di morte attesta l’evento del decesso del nominato e contiene le informazioni ricavate dall’atto di morte trascritte nel registro di stato civile dell’ufficio anagrafe competente.

Il certificato di morte certifica il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la data e il luogo di morte del soggetto nominato.

L’Estratto di Morte attesta il decesso di una persona e ne specifica le informazioni relative a, nome, cognome, data e Comune in cui é avvenuto l’evento. Inoltre può contenere eventuali annotazioni aggiuntive come l’ora del decesso, la data e il luogo di nascita, l’ultimo Comune di residenza, lo stato civile.

La Copia Integrale dell’Atto di Morte é la fotocopia autenticata dell’atto anagrafico in cui sono presenti i dati della persona deceduta: nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo del decesso. Inoltre può contenere eventuali annotazioni aggiuntive quali l’ora del decesso, la data e il luogo di nascita, l’ultimo Comune di residenza, lo stato civile, i nominativi dei genitori.

Il servizio é attivo per tutti i Comuni italiani.

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Nota: A partire dal 1° Gennaio 2012 il certificato non potrà essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. (art. 40 DPR 28/12/00 n. 445)

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Certificato Estratto di Matrimonio

E’ possibile richiedere ON LINE, il certificato di Estratto di Matrimonio così come fornito dagli Uffici Anagrafici Comunali, grazie ad una rete di corrispondenti presente su tutto il territorio nazionale.

Il certificato/estratto/atto integrale di Matrimonio riporta le informazioni ricavate dall’atto di matrimonio trascritte nel registro di stato civile dell’ufficio Anagrafe competente.

Il certificato di Matrimonio contiene i dati essenziali legati all’evento del matrimonio, quali le generalità degli sposi, luogo e data del matrimonio.

L’estratto di Matrimonio o atto di matrimonio serve a dimostrare il luogo, la data di Matrimonio, ed eventuali annotazioni ( es. regime patrimoniale dei coniugi, divorzio, annullamento).

L’estratto della copia integrale è la fotocopia dell’atto di Matrimonio contenuto nei registri di stato civile. Riporta tutte le annotazioni relative al Matrimonio nonché la dichiarazione di conformità all’originale.

Il servizio è attivo per tutti i Comuni italiani.

GLI UFFICI COMPETENTI RICHIEDONO LA MARCA DA BOLLO DI EURO 16,00

Il certificato può essere anticipato via mail, e spedito al domicilio del richiedente.

Nota: A partire dal 1° Gennaio 2012 il certificato non potrà essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. (art. 40 DPR 28/12/00 n. 445)

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Certificato di Battesimo

E’ possibile richiedere ON LINE, il certificato di Battesimo così come fornito dagli Uffici della Parrocchia di residenza alla data del battesimo del nominativo richiesto, grazie ad una rete di corrispondenti presente su tutto il territorio nazionale.

Il Certificato di Battesimo contiene e certifica le informazioni, trascritte nei registri religiosi, relative al rito del battesimo.

Attesta il sacramento ricevuto e ne specifica le informazioni relative, quali il nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo del sacramento, n. di registro.

Il Certificato di Battesimo è necessario per sposarsi con rito religioso in Chiesa.

Il servizio è attivo per tutti i Comuni italiani.

Il certificato può essere anticipato via mail, e spedito al domicilio del richiedente.

N.B.:
E’ possibile richiedere il documento dell’interessato solo se il battesimo è stato celebrato nelle Chiese e Comunità Ecclesiali Ortodosse, Valdesi, Metodiste, Battiste, Luterane, Anglicane e quelle amministrate in nome della S.S. Trinità.
Non è possibile richiederlo per i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni, in quanto privi dell’essenziale riferimento trinitario.

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Certificato di Cresima

E’ possibile richiedere ON LINE, il certificato di Cresima così come fornito dagli Uffici della Parrocchia di residenza alla data della Cresima del nominativo richiesto, grazie ad una rete di corrispondenti presente su tutto il territorio nazionale.

Il Certificato di Cresima contiene e certifica le informazioni, trascritte nei registri religiosi, relative al rito della Cresima.

Attesta il sacramento ricevuto e ne specifica le informazioni relative, quali il nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo del sacramento, nominativo del padrino, n. di registro.

Il Certificato di Cresima è necessario per sposarsi con rito religioso in Chiesa.

Il servizio è attivo per tutti i Comuni italiani.

Il certificato può essere anticipato via mail, e spedito al domicilio del richiedente.

N.B.: E’ possibile richiedere il documento dell’interessato solo se la Cresima è stata celebrata nelle Chiese e Comunità  Cattoliche.

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Certificato di Stato Libero

Il certificato di stato libero riporta i dati anagrafici del soggetto e attesta le informazioni relative allo stato libero attuale (celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a).

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Certificato Contestuale

È possibile visionare notizie anagrafiche e di stato civile riferite ad un soggetto, come le informazioni relative alla nascita e alla residenza; può inoltre contenere informazioni riguardanti lo stato di famiglia e la posizione di stato civile.

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